2012 – Chiarimenti IMU per le sedi AVIS

Gentili Presidenti,

in merito all’IMU, vi informiamo che per le Avis iscritte nel registro provinciale o regionale del volontariato, e quindi ONLUS, il tributo non è dovuto ai sensi di quanto segue:
“Il secondo periodo dell’art.9, comma 8, del D.L. 201 del 2011 stabilisce che ” si applicano le esenzioni previste dall’art.7, comma 1, lettere b,c,d,e,f,h ed i del citato D.LGS n. 504 del 1992″. Nel dettaglio, in base a tale disposizione, sono esenti dall’IMU : Lettera i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art.73, comma 1, lett.c) del T.U.I.R., destinati ESCLUSIVAMENTE allo svolgimento con modalità NON COMMERCIALI di attività assistenziali, previdenziali,sanitarie, didattiche,ricettive,culturali, ricreative e sportive …”.
Nel caso i locali siano destinati ad attività miste, commerciali e non commerciali, l’IMU è dovuta per la parte dove si esercita l’attività commerciale.
Rispetto a queste precisazioni è ininfluente che una sede svolga o meno attività di raccolta sangue: operiamo in regime di convenzione ed i nostri rimborsi NON SONO, PER LEGGE, considerati RICAVI.
Per chi volesse ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il documento allegato (in particolare alle pagine 57-61).

Rocco Chiriano, Tesoriere AVIS Nazionale

2012 – Chiarimenti IMU per le sedi AVIS

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