2005 – Finanziaria e Imposta di Pubblicità : nè imposta nè diritti comunali

FINANZIARIA E IMPOSTA PUBBLICITA’
Né imposta né diritti comunali

Il comma 480 lett. A) e c) dell’art. 1 della legge 30/12/2004 (finanziaria 2005) ha modificato il D. Lgs. 507/1993 in tema di “Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni”, introducendo una modifica (al comma 2-bis dell’art. 6 ed il nuovo articolo 20-bis) che specifica come i comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente che non ha scopo di lucro non è soggetto all’imposta di pubblicità.

Pertanto i manifesti delle associazioni, anche relativi a spettacoli di beneficenza, non pagano l’imposta e sono esenti, inoltre, dai diritti sulle pubbliche affissioni. I Comuni dovranno mettere a disposizione il 10% degli spazi totali di loro competenza per le affissioni in esenzione dall’imposta ma la materiale affissione è a carico del richiedente e quindi dell’ente non profit. E’ specificato, infatti, che il comune non fornisce personale per tale compito.

Legge n. 311 del 30/12/2004, comma 480

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