1990 – Legge n. 107 del 04 maggio 1990 art.13 Diritto al donatore di una giornata di riposo

La legge n. 107 del 04/05/90 art. 13 riconosce il diritto al donatore di una giornata di riposo, conservando la normale retribuzione per la medesima giornata, anche ai fini della pensione.
Ai lavoratori dipendenti che lo  richiedono verrà rilasciato un foglio giustificativo per il datore di lavoro, valido per la giornata di riposo collegata con la donazione.
In caso non sia possibile effettuare la donazione e/o si eseguano solo esami di controllo sarà rilasciato un giustificativo che copre solo il tempo impiegato per gli esami preliminari.

Legge 107/1990

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